Statuto

 

Art. 1

Costituzione e denominazione
In applicazione dell'art. 9, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e dell'art. 69 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e dei D.P.Reg. n. 114 del 16 maggio 2000 e D.P Reg del 7 Agosto 2001, tra i comuni di seguito elencati e la Provincia Regionale di Catania, è costituito un consorzio di funzioni ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, denominato in seguito "consorzio di ambito"tra gli enti Provincia regionale di Catania ed i Comuni:

Comune di Aci Bonaccorsi
Comune di Aci Castello
Comune di Aci Catena
Comune di Aci S.Antonio
Comune di Acireale
Comune di Adrano
Comune di Belpasso
Comune di Biancavilla
Comune di Bronte
Comune di Calatabiano
Comune di Caltagirone
Comune di Camporotondo Etneo
Comune di Castel di Judica
Comune di Castiglione di Sicilia
Comune di Catania
Comune di Fiumefreddo di Sicilia
Comune di Giarre
Comune di Grammichele
Comune di Gravina di Catania
Comune di Licodia Eubea
Comune di Linguaglossa
Comune di Maletto
Comune di Maniace
Comune di Mascali
Comune di Mascalucia
Comune di Mazzarrone
Comune di Militello in Val di Catania
Comune di Milo
Comune di Mineo
Comune di Mirabella Imbaccari
Comune di Misterbianco
Comune di Motta Sant'Anastasia
Comune di Nicolosi
Comune di Palagonia
Comune di Paterno'
Comune di Pedara
Comune di Piedimonte Etneo
Comune di Raddusa
Comune di Ragalna
Comune di Ramacca
Comune di Randazzo
Comune di Riposto
Comune di San Cono
Comune di San Giovanni la Punta
Comune di San Gregorio di Catania
Comune di San Michele di Ganzaria
Comune di San Pietro Clarenza
Comune di Santa Maria di Licodia
Comune di Santa Venerina
Comune di Sant'Agata li Battiati
Comune di Sant'Alfio
Comune di Scordia
Comune di Trecastagni
Comune di Tremestieri Etneo
Comune di Valverde
Comune di Viagrande
Comune di Vizzini
Comune di Zafferana Etnea

 Art. 2

Durata e sede
Il consorzio è costituito a tempo indeterminato e cessa per l'esaurimento del fine.

Il consorzio d´ambito Ambito Territoriale Ottimale Catania Acque -ATO Catania- ha sede presso la sede della Provincia Regionale di Catania. Possono essere aperte sedi operative secondarie.

Art. 3

Finalità
Il consorzio ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale denominato "Consorzio d'Ambito Territoriale Ottimale Catania Acque - ATO Catania", e di provvedere alla programmazione ed al controllo della gestione di detto servizio.

Art. 4

Funzioni
Il " Consorzio d'Ambito Territoriale Ottimale Catania Acque - ATO Catania ", svolge le funzioni previste dalla convenzione costitutiva di cui allo schema approvato con D.P.Reg. del 7 Agosto 2001

In particolare spetta al consorzio di ambito:

a) scegliere la forma di gestione del servizio;
b) definire le procedure da seguire per l'assegnazione della gestione del servizio;
c) deliberare l'affidamento del servizio idrico integrato;
d) organizzare i dati forniti dagli enti consorziati, raccolti in sede di ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti;
e) predisporre, attuare, direttamente o attraverso le convenzioni pattuite con i soggetti gestori, ed aggiornare il programma di interventi, il piano finanziario ed il relativo modello per la gestione integrata del servizio di cui al comma 3 dell'art. 11 della legge n. 36 del 1994;
f) determinare ed aggiornare l'articolazione tariffaria del servizio idrico.
Le funzioni di controllo del servizio idrico integrato hanno lo scopo di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi idrici integrati nei confronti del soggetto gestore.

L'esercizio di attività di controllo di cui al comma 3 ha per oggetto la verifica dell'adempimento agli obblighi contenuti nella convenzione di gestione con particolare riferimento al raggiungimento degli standards dei servizi, alla economicità degli stessi, alla puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal piano tecnico-finanziario ed all'applicazione delle relative tariffe.

Ai sensi dell'art. 31 del D.L. 18 Agosto 2000 n° 267 inoltre, il consorzio si obbliga a trasmettere regolarmente agli enti locali partecipanti tutti gli atti fondamentali del consorzio.

Art. 5

Quote di partecipazione
Le quote di partecipazione al consorzio di ambito, determinate in rapporto all'entità della popolazione residente nel territorio di ciascun comune, come risultante dall'ultimo rilevamento ufficiale annuale a cura dell'ISTAT alla data della costituzione del medesimo e risultano definite come dal prospetto allegato al presente atto per costituirne parte integrante sotto la lettera E).

Le quote sono soggette a revisione al compimento di cinque esercizi sociali. La nuova attribuzione di quote viene deliberata dall'assemblea e si applica alle attività del consorzio di ciascun quinquennio successivo di esercizio.

Art. 6

Organi del consorzio di ambito
Sono organi del consorzio di ambito:

a) l'assemblea dei rappresentanti;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il presidente;
d) il collegio dei revisori.
Art. 7

Composizione e durata dell'assemblea
L'assemblea è composta dai rappresentanti degli enti consorziati nella persona del sindaco o suo delegato e dal presidente della provincia regionale o suo delegato.

A ciascun comune è riconosciuta rappresentatività assembleare pari alla quota di partecipazione al consorzio.

L'assemblea è presieduta dal presidente della provincia regionale con il maggior numero di abitanti risultanti dall'ultimo censimento ISTAT.

L'assemblea dura in carica cinque anni decorrenti dal suo valido insediamento. Successivamente alla scadenza del proprio mandato, l'assemblea assicura la necessaria continuità amministrativa al consorzio di ambito fino all'insediamento della nuova assemblea, limitandosi, peraltro, per la parte straordinaria, ad adottare gli atti improrogabili ed urgenti.

Fermo il principio della continuità amministrativa di cui al comma 3, il mandato di rappresentanza sarà, di diritto, dichiarato estinto dall'assemblea del consorzio di ambito qualora il sindaco risulti sostituito nella carica comunale. Ugualmente si provvederà nei riguardi del delegato permanente qualora alcuno dei deleganti venga sostituito nella rispettiva carica.

Art. 8

Attribuzioni dell'assemblea
L'assemblea è titolare della funzione d'indirizzo generale dell'attività del consorzio di ambito e ad essa spetta, pertanto, deliberare i seguenti atti fondamentali:

a) elezione del vice presidente;
b) elezione dei membri del consiglio di amministrazione;
c) elezione del collegio dei revisori dei conti;
d) approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
e) determinazione dell'entità del fondo di dotazione consortile;
f) approvazione del programma di interventi, del piano finanziario e del relativo modello per la gestione integrata del servizio;
g) scelta della forma di gestione del servizio e delle procedure da seguire per l'affidamento dello stesso:
h) affidamento del servizio idrico integrato al soggetto individuato con le procedure di cui alla lett. g);
i) aggiornamento del programma degli interventi e del piano finanziario di cui al punto f);
l) determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, tenuto conto di quanto stabilito dagli artt. 13 e seguenti. della legge n 36 del 1994;
m) approvazione dei regolamenti interni;
n) determinazione delle indennità e del rimborso spese ai componenti dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori;
o) approvazione del rapporto annuale redatto dai propri uffici sull'attività di controllo e vigilanza sulla gestione dei servizi idrici;
p) presa d'atto delle concessioni a terzi, esistenti nell'ambito territoriale al momento dell'entrata in vigore della legge n. 36 del 1994 e mantenute in essere ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge stessa;
q) salvaguardia degli organismi esistenti ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 36 del 1994, qualora rispondenti ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità stabiliti nella convenzione costitutiva;
r) ogni altro provvedimento discendente da leggi o regolamenti o demandato al suo voto dal consiglio di amministrazione.
Art. 9

Convocazione dell'assemblea
L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

L'assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario per trattare argomenti di competenza assembleare.

La convocazione è disposta dal presidente anche quando lo richieda almeno un terzo degli enti consorziati.

L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve pervenire agli interessati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

Nei casi d'urgenza l'assemblea può essere convocata ventiquattr'ore prima dell'adunanza mediante telegramma recante in sintesi gli argomenti da trattare.

Almeno ventiquattr'ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati nella segreteria del consorzio a disposizione dei rappresentanti. La presente disposizione non si applica ai casi d'urgenza di cui al comma 6.

Art. 10

Funzionamento dell'assemblea
L'assemblea, in caso di assenza o impedimento del presidente, è presieduta dal vice presidente.

L'assemblea è valida in prima convocazione con la presenza dei comuni che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione.

In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia la quota di partecipazione al consorzio rappresentata dagli intervenuti, purchè non inferiore ad un terzo del totale.

Le votazioni avvengono per appello nominale e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole dei comuni presenti in assemblea che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione al consorzio (1/3 se in seconda convocazione)

Per l'adozione delle deliberazioni di cui alle lettere f), g), h), i), l), m), n) dell'art. 8, è richiesto il voto favorevole dei comuni che rappresentino i due terzi delle quote di partecipazione al consorzio di ambito e la maggioranza numerica dei soggetti consorziati.

Qualora non si riesca per due volte consecutive a costituire validamente la seduta della conferenza dei sindaci o non si riesca a raggiungere la maggioranza prescritta, al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, la Regione interverrà con poteri sostitutivi nominando un commissario ad acta.

Art. 11

Consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente dell'assemblea e da dieci consiglieri eletti dall'assemblea nel proprio seno.

Per la durata in carica si applicano ai componenti il consiglio le stesse disposizioni previste per la durata in carica dell'assemblea dei rappresentanti.

Qualora per qualsiasi causa venga a mancare uno dei componenti del consiglio di amministrazione, l'assemblea provvede alla sostituzione nella sua prima seduta che è convocata entro 60 giorni dalla vacanza.

Il subentrante rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato spettante al suo predecessore.

Art. 12

Attribuzioni del consiglio di amministrazione
Il consiglio provvede all'ordinaria amministrazione del consorzio di ambito.

In particolare esso:

- propone all'assemblea gli atti di cui alle lettere d), e), f), g), h), i), l), m), n) o) dell'articolo 8;
- dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea;
- promuove presso le autorità competenti i provvedimenti che si rendano necessari per il perseguimento dei fini del consorzio;
- assume il personale e delibera il conferimento di incarichi professionali di consulenza e di assistenza che si rendano necessari;
- delibera sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
- provvede alle spese ed agli acquisti necessari all'ordinario funzionamento del consorzio di ambito.
Art. 13

Adunanze e deliberazioni del consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal presidente dell'assemblea o nei casi di assenza o impedimento, dal vice presidente, con le stesse modalità per la convocazione dell'assemblea.

Può essere convocato su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri ed in tal caso la riunione deve aver luogo entro cinque giorni.

Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 14

Presidente
Il presidente:

- convoca e presiede l'assemblea dei rappresentanti ed il consiglio di amministrazione che ne firma i rispettivi processi verbali;
- vigila sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti presi dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione;
- ha la legale rappresentanza del consorzio di fronte a terzi e dinanzi alle autorità giudiziarie ed amministrative;
- cura le relazioni esterne e controlla che le relazioni del soggetto gestore del servizio idrico integrato con l'utenza si svolgano nel rispetto dei principi della direttiva di cui all'art. 19 comma 1 del presente statuto;
- promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendoli al consiglio di amministrazione per la ratifica;
- firma i documenti contabili e la corrispondenza di sua competenza;
- sovrintende agli uffici e servizi consortili e vigila sul loro ordinato svolgimento; stipula i contratti e le convenzioni di pertinenza consorziale;
- esercita quelle altre funzioni che gli siano demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dell'assemblea dei rappresentanti e del consiglio di amministrazione ovvero gli siano attribuite per legge.
Art. 15

Commissioni consultive
Per lo studio di determinate materie e per iniziative afferenti le attività d'istituto del consorzio di ambito, l'assemblea dei rappresentanti ed il consiglio di amministrazione possono costituire commissioni consultive inserendovi, se opportuno, anche esperti esterni.

Nei provvedimenti di nomina sono specificati gli obiettivi delle commissioni e le condizioni regolanti la loro opera.

Art. 16

Collegio dei revisori
Il controllo sulla gestione economico-finanziaria del consorzio di ambito è esercitato dal collegio dei revisori composto da tre esperti nominati dall'assemblea dei rappresentanti secondo i criteri fissati dall'art. 234, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000.

I revisori durano in carica tre anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, non sono revocabili salvo per inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.

I revisori hanno la responsabilità di esercitare le funzioni previste dalla legge sopra citata e dal regolamento di contabilità.

Possono assistere alle sedute dell'assemblea dei rappresentanti e, su invito del presidente del consorzio di ambito, anche alle adunanze del consiglio di amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, di conto consuntivo oppure di materie economico-finanziarie di rilevante interesse per il consorzio di ambito.

Art. 17

Trasmissione atti fondamentali del consorzio di ambito agli enti consorziati
Il Presidente del consorzio di ambito provvede a trasmettere agli enti consorziati entro quindici giorni dalla loro adozione gli atti fondamentali deliberati dall'assemblea.

Tale trasmissione non ha finalità di controllo, ma di informazione sull'attività del consorzio di ambito.

Art. 18

Forme di consultazione
Gli organi del consorzio di ambito promuovono ogni possibile forma di consultazione e partecipazione degli enti consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell'attività del consorzio di ambito.

Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente, gli organi del consorzi di ambito in particolare:

- attuano incontri con gli enti locali consorziati partecipando anche a richiesta o su propria iniziativa a sedute dei relativi organi (consigli e giunte);
- divulgano ed illustrano la propria attività con relazioni periodiche da trasmettere agli enti consorziati.
Art 19

Tutela dei diritti degli utenti
Gli organi del consorzio di ambito assicurano che i soggetti gestori del servizio idrico integrato attuino, nei rapporti con gli utenti anche riuniti in forma associata, tutti i principi sull'erogazione dei servizi pubblici contenuti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e successivi provvedimenti.

La convenzione che disciplina la concessione del servizio idrico integrato al soggetto gestore conterrà specifiche obbligazioni che garantiscano il rispetto di quanto sancito al comma 1.

La convenzione di cui al comma 2 disciplina inoltre l'obbligo del gestore di fornire ai sindaci dei comuni dell'ambito, tutte le informazioni da essi richieste in ordine al servizio prestato agli utenti dei propri comuni ed al riconoscimento dei loro diritti.

Art. 20

Uffici e personale
Il consorzio di ambito è dotato di un ufficio di direzione costituito secondo quanto stabilito dal consiglio di amministrazione dello stesso consorzio.

La copertura dei posti del predetto ufficio avviene mediante contratti di diritto privato a tempo determinato ai sensi del capo III del titolo IV, parte I del decreto legislativo n. 267/2000.

Il consorzio di ambito è dotato, inoltre, di propri servizi tecnici ed amministrativi per il funzionamento dei quali si avvale di personale dipendente oltreché, in caso di necessità particolari, di personale comandato dagli enti consorziati.

Art. 21

Patrimonio
Il consorzio di ambito è dotato di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, sottoscritto da ciascun comune e dalla Provincia Regionale proporzionalmente alla propria quota di partecipazione di cui all'art. 5 del presente statuto, dagli eventuali conferimenti in natura nonché dalle acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri.

Eventuali conferimenti in natura sono imputati alla quota di partecipazione e la loro valutazione è effettuata in base al valore attuale con le modalità previste dall'art. 2343 codice civile.

Al consorzio di ambito possono inoltre essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito.

Tutti i beni conferiti in dotazione - come i beni direttamente acquisiti dal consorzio di ambito - sono iscritti nel libro dei cespiti del consorzio e, a suo nome, presso i registri mobiliari ed immobiliari.

Art. 22

Contabilità e finanza
Per la finanza e la contabilità del consorzio di ambito, si applicano le norme vigenti per gli enti locali territoriali.

Le spese di funzionamento del consorzio di ambito gravano sui comuni e sulla provincia regionale consorziati in proporzione ai canoni riscossi per quota delle spese proporzionale agli impianti di proprietà dello stesso consorzio e comunque concessi direttamente dal consorzio, rispetto al totale degli stessi impianti affidati avverso canoni ai soggetti gestori. Per la quota di spese proporzionale agli impianti che permangono in proprietà ai comuni, a detrazione dai relativi canoni riscossi dai soggetti gestori e dovuti ai Comuni. Per la quota di spese proporzionale a tutti gli impianti programmati e non ancora realizzati con il Piano d'Ambito, nel rispetto del principio fondativo di equità e comune interesse alla realizzazione di tale equità entro tutto l'ambito, in proporzione alle quote sociali.

Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio di previsione da approvarsi dall'assemblea dei rappresentanti entro il 31 ottobre di ogni anno.

Art. 23

Norma finale di rinvio
Per quanto non disciplinato dal presente statuto si osservano le norme previste dalla vigente legislazione per gli enti locali, in quanto applicabili.

Richiesto, io Segretario Generale ho fatto redigere da persona di mia fiducia questo atto che si contiene in trentadue facciate e parte della presente.

Di detto atto viene data lettura ai comparenti che lo confermano e viene firmato da tutti i componenti e da me Segretario Generale rogante.

Gli intervenuti comparenti a seguito di espressa richiesta dichiarano di aver preso visione degli allegati e mi dispensano dal darne loro lettura.

Il presente atto sarà registrato con l'applicazione della tassa fissa di registro.